ARTICOLO 1
Il comma 2 dell' articolo 16 della lr 20 gennaio
1997, n. 10 è sostituito dal seguente:
" 2. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi
sono determinati dal regolamento regionale di cui
all' articolo 20".
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Marche.
Data ad Ancona, addì 29 dicembre 1997
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